Proroga della protezione per l’Ucraina fino a marzo 2028
Il Consiglio dell’Unione europea ha prorogato di un altro anno la protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall’Ucraina. La decisione di esecuzione (UE) 2026/1912 è stata pubblicata il 4 agosto 2026 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è entrata in vigore il giorno successivo. La protezione temporanea resterà quindi in vigore almeno fino al 4 marzo 2028.
In Germania, i rifugiati provenienti dall’Ucraina ottengono, su questa base, un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 24 della legge sul soggiorno (AufenthG). Il titolo di soggiorno consente di ottenere un permesso di soggiorno senza presentare una classica domanda di asilo, nonché l’accesso al mercato del lavoro, al sistema sanitario e a determinate prestazioni sociali.
Importante: i nuovi requisiti per i soggetti soggetti al servizio militare obbligatorio entrano in vigore con effetto immediato!
Una modifica importante è già in vigore dal 5 agosto 2026. Essa riguarda le persone soggette al servizio militare obbligatorio in Ucraina. Per queste persone non sussiste più il diritto automatico alla protezione temporanea. In futuro, potranno beneficiare della protezione dell’UE solo se saranno in grado di dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi militari o di esserne stati esonerati.
La nuova norma riguarda quindi soprattutto gli uomini ucraini in età di leva, tra i 23 e i 60 anni. Per loro vale quindi, con effetto immediato:
- Chi intende richiedere per la prima volta la protezione temporanea nell'UE deve dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi militari in Ucraina o di esserne esonerato.
- Chi non soddisfa tale requisito non ha diritto alla protezione temporanea ai sensi della presente decisione dell’UE.
- Ciò non significa però che non possano, in linea di principio, ottenere protezione nell’UE. Possono invece presentare una domanda di protezione internazionale, ovvero una domanda di asilo.
- La differenza fondamentale è questa: una domanda di asilo non comporta automaticamente il riconoscimento di uno status di protezione. Nel corso della procedura di asilo si valuta caso per caso se sussistano i requisiti per la protezione dei rifugiati, la protezione sussidiaria o, se del caso, un’altra forma di protezione.
A dimostrazione del fatto che una persona soggetta all’obbligo di leva abbia lasciato l’Ucraina in modo legittimo, può essere sufficiente un timbro di uscita apposto dalle autorità di frontiera ucraine sul passaporto oppure un documento ufficiale che attesti l’esonero o l’adempimento degli obblighi militari. La decisione dell’UE menziona espressamente anche una prova elettronica fornita dall’app ucraina Reserv+.
Per i rifugiati ucraini che beneficiano già della protezione temporanea in uno Stato membro dell’UE, invece, la decisione non comporta alcun cambiamento. La nuova norma si applica esclusivamente alle persone soggette a obblighi militari che entreranno nell’UE a partire dal 5 agosto 2026 e intendono richiedere la protezione temporanea.
Conclusione: quale norma si applica e a partire da quando?
Per i rifugiati provenienti dall’Ucraina sono quindi importanti soprattutto due date. Dal 5 agosto 2026 sono in vigore i nuovi requisiti per i soggetti soggetti al servizio militare in Ucraina. Chi è interessato da tali disposizioni e desidera ottenere per la prima volta la protezione temporanea deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi militari o di beneficiare di un’esenzione. Se non è in grado di dimostrarlo, non ha diritto alla protezione temporanea. In futuro, le persone interessate dovranno presentare una domanda di asilo.
A partire dal 5 marzo 2027 entrerà in vigore la proroga effettiva della protezione temporanea. Lo status di protezione sarà quindi mantenuto almeno fino al 4 marzo 2028.